Il Superbonus è l’agevolazione fiscale disciplinata dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio). Consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1 Luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica ed al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.
Tra gli interventi agevolati rientra anche l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
L’ Agevolazione si affianca alle Detrazioni, già in vigore da molti anni, spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus) e per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (Sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63/2013.
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Superbonus 110: a chi spetta?
La Legge di Bilancio 2022 per il Superbonus 110 % prevede all’articolo 1, comma 28, una serie di modifiche sulla platea di destinatari e sulla durata degli incentivi.
Le regole attuali sono le seguenti:
- per condomini e mini condomini con agevolazione del 110% fino al 31 Dicembre 2023, del 70% fino al 31 Dicembre 2024, del 65% fino al 31 Dicembre 2025;
- per gli interventi effettuati da IACP e cooperative fino a 31 Dicembre 2023 ma a patto che entro il 30 Giugno 2023 i responsabili abbiano effettuato almeno il 60% dell’intervento;
- per interventi effettuati da persone fisiche su abitazioni (villette e unifamiliari) con incentivi al 110% fino al 31 Dicembre 2022 ma è indispensabile aver effettuato il 30% dei lavori entro il 30 Settembre 2022, come stabilito dal Decreto Aiuti;
- fino al 2025 per gli interventi edilizi nelle aree colpite dal terremoto negli ultimi anni, da L’Aquila al Centro Italia.
Consentita la detrazione del 110% dunque, per le spese sostenute entro il 31 Dicembre 2025 per gli interventi nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi sismici, sia condomini che case private.
Quali sono le novità introdotte dai decreti emergenziali?
Nel testo definitivo della Legge di Bilancio 2022 sono state approvate importanti novità, poi modificate parzialmente con il Decreto Sostegni Ter, con il Decreto Superbonus, il Decreto Milleproroghe, il Decreto Bollette, il Decreto Aiuti ed il Decreto Energia.
Le novità introdotte sono le seguenti:
- con la Legge di Bilancio 2022, è stata prevista la possibilità, con riferimento alle unità site all’interno dei condomini, di ultimare i lavori cosiddetti “trainati” in linea con le stesse scadenze che il condominio avrà sui lavori delle parti comuni;
- è stato esteso il termine al 31 Dicembre 2023 anche per gli interventi trainati che prevedono l’installazione di pannelli solari fotovoltaici e le colonnine per le ricariche delle auto elettriche. Questa modifica è stata introdotta con la Legge di Bilancio 2022;
- è stato introdotto il prezzario DEI anche per i bonus ordinari, come previsto dal Bilancio 2022;
- è stata introdotta dal Bilancio 2022 una detrazione del 75% cedibile per l’abbattimento delle barriere architettoniche;
- i limiti del Decreto antifrode non saranno applicati ai lavori sotto i 10.000 euro. Non vi è l’obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative attestazioni di congruità della spesa, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito per le “attività di edilizia libera” e per gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio. Il valore di 10.000 euro va calcolato in relazione al valore degli interventi agevolabili ai quali si riferisce il titolo abilitativo, a prescindere se l’intervento è stato realizzato in periodi d’imposta diversi. L’esonero trova applicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal 12 Novembre 2021;
- le asseverazioni dei tecnici possono rientrare nella copertura dell’incentivo.
Sconto in fattura e cessione del credito: quali sono le novità?
Con il Decreto Superbonus, il Decreto Sostegni ter, Frodi, il Decreto Bollette ed il Decreto Aiuti cambiano le norme per la cessione dei crediti.
In particolare, a partire dal 1° Maggio 2022:
- Il Decreto Sostegni Ter ha stabilito che dopo la prima cessione del credito d’imposta è possibile effettuare due ulteriori cessioni solo nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ed imprese di assicurazione;
- come stabilito dal Decreto Aiuti, le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere i crediti direttamente ai correntisti, a condizione che si tratti di clienti professionali.
Per i correntisti cessionari del credito non è possibile però cederlo successivamente.
- Entra in vigore anche il divieto di cessione parziale, già previsto dal Decreto Rilancio. In base a tale divieto, i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla “prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate”.
Per tale ragione, il testo del Decreto Superbonus 2022 ha stabilito che al credito sia attribuito “un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni”, da applicarsi alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate.
- Con il Decreto Superbonus, cambiano i tempi sull’utilizzo dei crediti d’imposta riguardanti le cessioni dei crediti o gli sconti in fattura, nel caso di sequestro penale.
L’uso può avvenire una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro e con l’aumento di un periodo pari alla durata del sequestro, entro l’anno.
La circolare n. 19 del 2022 spiega invece come optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione o all’acquisto di garage o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune.
A partire dal 1° Gennaio 2022, i contribuenti possono:
- scegliere di cedere il credito relativo alle rate residue relative agli importi versati a partire dal 2020 o 2021
- fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito con riferimento agli importi versati a partire dal 2022.
I contribuenti che non hanno ancora acquistato il box possono optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per gli eventuali acconti versati a partire dal 1° Gennaio 2022.
In questo caso sarà necessario registrare il preliminare di acquisto o il contratto definitivo entro la data di invio della comunicazione delle opzioni all’Agenzia.
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