La polizza è obbligatoria solo in alcuni case se si accende un mutuo ma vale sempre la pena valutarne costi e benefici.
Nonostante cambino i consumi e le mode, gli Italiani continuano ad avere un’attrazione fatale per gli immobili, considerati l’investimento per eccellenza. L’ultimo rapporto Istat dal titolo “La ricchezza non finanziaria in Italia, conferma questa tendenza: la casa rappresenta il bene primario delle famiglie che detengono il 92 % del valore del patrimonio residenziale complessivo. I proprietari di immobili dunque sono numerosi, ma di questi sono pochi quelli che scelgono di sottoscrivere un’assicurazione che metta al riparo l’abitazione da eventuali incendi, furti e catastrofi naturali. In molti casi le compagnie assicurative propongono dei pacchetti che abbinano alla “classica” polizza casa, un’assicurazione dedicata che protegge l’intero nucleo familiare (Rc famiglia) contro danni provocati da familiari, conviventi, lavoratori che prestano servizio all’interno dell’abitazione ed animali domestici. In questo caso l’esborso economico è maggiore, ma sottoscrivere accordi simili può essere l’opzione con il miglior rapporto qualità-prezzo.
Al momento della stipula di un contratto di assicurazione, si consiglia di evitare di “sotto assicurarsi”, cioè di tutelarsi per un valore troppo basso, perché, in casi di sinistri, ci si ritroverebbe con un rimborso decisamente inferiore rispetto a quanto valgono effettivamente casa e beni in essi contenuti. Questo consiglio è valido per tutte le comuni formule di polizza.
Contro i sinistri, a tutela dell’abitazione
E’ un contratto che il proprietario dell’immobile sottoscrive con una compagnia assicurativa per proteggere il bene da una serie di incidenti, definiti “sinistri”. L’assicurazione non è obbligatoria, a meno che la banca presso cui si chiede un mutuo non vincoli il finanziamento ad una polizza. Il meccanismo è semplice: qualora si verifichi un evento indesiderato, l’assicurazione offre un risarcimento o una copertura finanziaria al proprietario danneggiato, entro i parametri stabiliti dal contratto. L’entità dell’indennizzo dipende dal tipo di assicurazione e dal “massimale”. Nel caso in cui il danno superi questa cifra definita nel contratto, la differenza non sarà riconosciuta. Più il massimale è alto, maggiore è il premio della polizza da versare annualmente (o a rate) alla compagnia. Da tener presente anche la “franchigia”, la cifra minima sotto la quale il danno non viene liquidato. Di solito la polizza non interviene per i piccoli guasti che prevedono esborsi contenuti, come il costo per riparare un rubinetto. Per permettere di conoscere le proposte, molte compagnie offrono la possibilità di simulazioni online.
Cosa comprende un contratto assicurativo?
In generale, il contratto può prevedere numerose opzioni. Le più importanti sono le seguenti:
- Danni a terzi, provocati in modo involontario a terze persone da componenti familiari, lavoratori che prestano servizio in casa ed animali domestici. In alcuni casi, con un costo maggiore, è possibile estendere la copertura agli eventi che avvengono all’esterno dell’abitazione.
- Incendi, dovuti, per esempio, al corto circuito dell’impianto elettrico o alle fiamme del camino.
- Eventi calamitosi, come i danni provocati da un forte temporale.
- Furti e rapine, vengono coperti i danni derivanti dai furti commessi in assenza del proprietario, ma anche quelli a seguito di rapine. Alcune compagnie offrono un risarcimento dedicato agli oggetti preziosi (quadri, tappeti, sculture, ecc) ed ai gioielli.
- Catastrofi naturali, riguarda i danni conseguenti a terremoto, alluvione ed altri eventi naturali di grandi proporzioni che possono danneggiare gravemente o distruggere l’immobile.
- Infortuni domestici, prevede un risarcimento per gli infortuni che si verificano sia all’interno sia all’esterno dell’abitazione e che determinano un’invalidità permanente di percentuale variabile.
- Assistenza manutenzione, opzione che prevede un servizio di assistenza (in molti casi garantita da una società partner della compagnia) in caso di guasti che richiedono interventi urgenti.
- Assistenza legale, da attivare in caso di controversia giudiziale o extragiudiziale.
Polizza assicurativa: è obbligatoria, se c’è il mutuo?
La banca a cui si chiede un mutuo ha la facoltà di vincolare il finanziamento ad un’assicurazione scoppio ed incendio che, per l’intera durata del mutuo, copre i danni da incendi, fulmini, scariche di corrente e scoppi dovuti, ad esempio, ad una fuga di gas.
Una volta verificata la natura dell’evento, la compagnia risarcisce i costi per la riparazione dell’immobile, tutelando il proprietario ed istituto di credito che, fino all’estinzione del debito, è interessato alle sorti del bene.
L’utente è quindi obbligato a sottoscrivere la polizza, ma non necessariamente quella proposta dalla banca. Può rivolgersi ad altre compagnie, facendo attenzione a valutare termini e clausole del contratto. L’assicurazione viene attivata quando parte il finanziamento ed il costo può essere saldato in un’unica soluzione o, nel caso di quella proposta dalla banca, applicato alla rata del mutuo.
“Polizza globale fabbricati”: assicurazione sottoscritta dal condominio
Questa polizza nella forma base copre i danni derivanti dagli incendi, esplosioni, scoppi e fulmini e quelli provocati da terzi.
Come per le altre assicurazioni, è possibile aggiungere una serie di opzioni, tra cui la copertura di danni conseguenti ad eventi atmosferici e catastrofi naturali, guasti causati da ladri, infortuni, tutela legale, ecc,
Per quanto riguarda il costo, gli edifici più “giovani” (solitamente costruiti negli ultimi dieci anni) possono beneficiare di sconti ed agevolazioni.
Il contratto assicurativo è firmato dall’amministratore ma, a meno che la sottoscrizione della polizza non sia prevista dal regolamento condominiale contrattuale, occorre il via libera dell’assemblea, che delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio. (500 millesimi).
Per le case in affitto è prevista una polizza assicurativa?
L’articolo 1590 del Codice Civile dispone che “il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto”.
Chi prende casa in affitto, può sottoscrivere dunque una polizza (Rc inquilino) che copra i danni alla casa ed a terze persone. Solitamente è prevista una copertura “base” (scoppi ed incendi) ma è possibile ampliare il ventaglio di opzioni.
Detrazioni fiscali: no, con una eccezione
Le polizze assicurative non sono detraibili fiscalmente. Costituisce un’eccezione la polizza stipulata contro le calamità per le case a norma. Essa è disciplinata da una normativa a parte e specifica (non si può beneficiare di una polizza contro le calamità per una casa abusiva).
Se situata in zone a rischio terremoto, quindi, l’abitazione deve rispondere delle norme antisismiche attive al momento della sua costruzione o ristrutturazione. Un’assicurazione per una casa a norma, considerata la possibilità di confrontare più offerte, anche online, ha in genere costi sostenibili, che risultano anche una sorta di investimento, soppesate le conseguenze distruttive degli eventi coperti.
Va ricordato inoltre che, in ragione di quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2018 valida per l’anno scorso, è possibile beneficiare di una detrazione del 19% sul premio versato alla compagnia di assicurazione. La detrazione andrà richiesta nella dichiarazione dei redditi 2019 che fa riferimento alle spese 2018.