Stai pensando di sostituire le finestre? Approfitta del momento visto che che le detrazioni fiscali previste per la semplice sostituzione dei serramenti esterni non saranno oggetto di ulteriori misure in discussione né sono destinate ad alcuna modifica sostanziale, se non al più in senso restrittivo.
Quali bonus fiscali sono previsti per la sostituzione degli infissi?
Per la semplice sostituzione dei serramenti si prevede l’Ecobonus al 50%, la Irpef spalmata in 10 anni delle spese effettuate fino al 31 dicembre 2020 con tetto di 60.000 euro su una spesa complessiva massima di 120.000 euro. Le condizioni per fruire dell’Ecobonus è che le finestre siano destinate ad un immobile riscaldato e i nuovi serramenti devono rispettare limiti minimi di trasmittanza termica, variabili a seconda della zona climatica.
Al posto della detrazione diretta, è prevista la cessione del credito al fornitore di beni e servizi necessari ai lavori di sostituzione dei serramenti.
Il cosiddetto Superbonus previsto dal Decreto Rilancio ma che attende ancora decreti attuativi e indicazioni operative da parte dell’Agenzia delle Entrate, riconoscerà una detrazione alta soltanto per interventi complessivi di efficienza energetica degli edifici, non è quindi destinato alla sola sostituzione dei serramenti che rientrerà in questa detrazione soltanto se abbinata ad interventi come l’isolamento termico dell’intero edificio e/o la sostituzione degli impianti di climatizzazione.
Ecobonus e miglioramento dell’efficienza energetica dell’immobile
L’ecobonus 110% yi dà la possibilità di effettuare lavori per migliorare l’efficienza energetica del proprio immobile recuperando in cinque anni, come credito d’imposta, il 110% della spesa sostenuta fino a un massimo di 90.000€, se sostituisci la caldaia con una in classe A ed applichi il cappotto termico alle pareti.
Se effettui soltanto uno di questi due interventi, il tetto massimo è di:
- 30.000€ per la sostituzione della caldaia;
- 60.000€ per il cappotto termico.
Chi ha diritto al super ecobonus 110%?
Le opere devono riguardare condomini o case indipendenti – non in costruzione – che costituiscano la prima abitazione. Ne potranno usufruirne solo le persone fisiche , non le attività commerciali – ad eccezione degli interventi compiuti dagli Iacp (Istituti Autonomi Case Popolari) o da cooperative sociali.
Ora ti spiego meglio cosa significa tutto ciò:
- Se possiedi un appartamento in un condominio e vuoi ristrutturare solo il tuo appartamento, non hai diritto al bonus; per aver diritto al bonus deve essere ristrutturato l’intero condominio;
- Se possiedi una villetta unifamiliare in cui abiti, hai diritto al bonus;
- Se possiedi una villetta unifamiliare che utilizzi come seconda casa o che dai in affitto, non hai diritto al bonus;
- Se la tua seconda casa è in condominio e viene ristrutturato l’intero condominio, hai diritto al bonus;
- Se possiedi un locale intestato ad un’attività commerciale, studio, negozio o laboratorio, non hai diritto al bonus;
Per avere diritto al super bonus 110% è necessario che i lavori apportino un miglioramento di almeno 2 classi energetiche o che tale miglioramento rappresenti il massimo tecnicamente raggiungibile, tramite:
- coibentazione di almeno il 25% delle pareti dell’edificio (cappotto termico), con un tetto massimo di 60.000€ per ogni unità abitativa;
- installazione di impianti di riscaldamento utilizzando caldaie a condensazione o pompe di calore, con un tetto massimo di 30.000€ per ogni unità abitativa.
Se effettui uno di questi due interventi, puoi abbinare anche la sostituzione degli infissi e delle schermature solari come tende da sole, tende tecniche e persiane (fino a un massimo di 60.000€) o impianti fotovoltaici (fino a un massimo di 48.000€).
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