E’ obbligatoria nelle nuove costruzioni e quando c’è una ristrutturazione profonda
La fibra ottica in condominio è una dotazione obbligatoria per tutti i nuovi edifici. Il decreto Sblocca Italia 133/2014, infatti, ha introdotto l’articolo 135 bis nel Testo unico sull’edilizia che ha disposto come gli edifici di nuova costruzione, “per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1 Luglio 2015, devono essere equipaggiati con un’infrastruttura fisica multi servizio passiva, interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica, fino ai punti terminali di rete”.
Ed ancora: “tutti gli edifici di nuova costruzione, per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1 Luglio 2015, devono essere equipaggiati di un punto di accesso.
Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1 Luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire”.
Il decreto 33/2016, conosciuto anche come “banda larga” o “fibra ottica”, a sua volta ha introdotto norme che puntano a favorire l’installazione di reti Internet ad alta velocità, semplificando la procedura di scavo e posa della fibra ottica, nonché incentivando l’utilizzo condiviso delle infrastrutture esistenti.
Connessione ad alta velocità
La volontà dell’Unione Europea in tema di connessione Internet ad alta velocità è chiara da tempo: favorire la diffusione di reti performanti e consentire al maggior numero possibile di cittadini residenti negli stati membri di connettersi ed accedere alle informazioni del web.
In particolare, entro il 2020 l’Unione Europea intende assicurare la banda larga veloce (pari o superiore a 30 Megabyte per secondo) a tutti i cittadini e la banda larga ultraveloce (più di 100 Mbps) ed almeno il 50% degli utenti “domestici” europei.
Per raggiungere questi obiettivi, il decreto legge 135/2018 ha introdotto alcune disposizioni che semplificano le procedure di rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere civili necessarie alla posa dei cavi delle reti ultraveloci.
Così, per esempio, purchè si utilizzino tecnologie a basso impatto, è possibile fare a meno della procedura di verifica preventiva dell’impatto archeologico.
Inoltre, negli edifici privati (ad accessione degli stabili tutelati come beni culturali), i lavori di posa dei cavi Internet sono equiparati ai lavori di manutenzione straordinaria urgente previsti dall’articolo 1135 del Codice civile. Di conseguenza, l’amministratore di condominio può disporre gli interventi necessari alla realizzazione di infrastrutture interne ed esterne all’edificio, finalizzate a portare la rete fino alle abitazioni degli abbonati (anche ad un unico condomino), senza il parere dell’assemblea.
Non ci si può opporre
In sostanza, la legge obbliga il condominio, in quanto gestore dell’infrastruttura fisica, a consentire agli operatori di rete (chi vende la connessione Internet) di accedere allo stabile. A meno che non si verifichino le seguenti condizioni:
- L’infrastruttura fisica non è idonea ad ospitare elementi di reti ad alta velocità
- Assenza di spazio
- Possibile rischio per l’incolumità, la sicurezza e la sanità pubblica, nonché rischio per l’integrità e la sicurezza delle reti e delle infrastrutture critiche nazionali o, ancora, rischio di grave interferenza dei servizi di comunicazione erogati mediante la stessa infrastruttura fisica.
- Possibilità di installare, a condizioni più favorevoli, mezzi alternativi di accesso all’infrastruttura fisica, adatti all’alta velocità
Accesso alle proprietà private
Il dlgs 22/2016, all’articolo 8, prevede che “in assenza di un’infrastruttura interna all’edificio predisposta per l’alta velocità, gli operatori di rete hanno il diritto di far terminare la propria rete nella sede dell’abbonato, a condizione di aver ottenuto l’accordo dell’abbonato e purchè provvedano a ridurre al minimo l’impatto sulla proprietà privata di terzi”.
Di conseguenza, il singolo utente condominiale che ha intenzione di installare la fibra ottica all’interno del proprio appartamento può iniziare l’iter senza il necessario permesso dell’assemblea o dell’amministratore, che è sempre preferibile informare in quanto i lavori potrebbero arrecare disagi agli altri residenti.
Il vero problema, però, si pone quando per arrivare all’appartamento del condomino i cavi della fibra ottica devono obbligatoriamente transitare da proprietà altrui.
Sul punto valgono le disposizione degli articoli 90, 91 e 92 del Codice delle comunicazioni elettroniche (dlgs 259/2003), secondo cui gli impianti di rete di comunicazione elettronica ad uso pubblico hanno carattere di pubblica utilità.
In particolare, l’articolo 90 prevede che “gli impianti di rete elettronica e le opere accessorie, di uso esclusivamente privato, possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ove concorrano motivi di pubblico interesse”.
Il successivo articolo 91, oltre a disporre che i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto”, aggiunge che “il proprietario o il condominio, non può opporsi all’appoggio nell’immobile di sua proprietà di antenne, di sostegni nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini”, a condizione che fili e cavi siano collocati in modo tale da non impedire “il libero uso della cose secondo la sua destinazione”.